Chi siamo

La Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio per lo studio e il restauro dei monumenti, istituita nel 1957 presso la Facoltà di Architettura, è un corso post-lauream di terzo livello, finalizzato a formare specialisti di elevata qualificazione professionale nel campo del restauro, della tutela, della gestione e della valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico.

Il periodo di frequenza ha la durata di due anni e prevede la possibilità di attivare, nel terzo anno, tirocini di carattere applicativo.

Il percorso di studi mira a fornire agli studenti una solida preparazione metodologica e scientifica, orientata a redigere progetti e a dirigere interventi di restauro caratterizzati da un’elevata complessità. 

Gli insegnamenti impartiti coinvolgono aree disciplinari diverse, che includono gli aspetti progettuali, materici, costruttivi e strutturali del restauro, la storia dell’architettura, il disegno e il rilievo, l’architettura del paesaggio, la chimica dei beni culturali, l’estimo e la valutazione, il diritto amministrativo e pubblico, la fisica tecnica ambientale, l’allestimento e la museografia, le metodologie della ricerca archeologica.

La Scuola è articolata in due percorsi:

I corsi hanno un carattere teorico-pratico e per entrambi gli indirizzi sono stati elaborati programmi specifici che favoriscono un apprendimento fondato sia sullo studio che sull'esperienza. 

Le lezioni frontali, i sopralluoghi e i cantieri didattici consentono di maturare conoscenze e competenze utili sotto il profilo culturale e operativo, spendibili in contesti professionali molteplici.

 

Ordinamento didattico

L’ordinamento didattico è stato redatto in base alla delibera del Senato Accademico (seduta del 19 dicembre 2006) d’istituzione della nuova “Scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio”, secondo l’ordinamento riformulato ex Decreto MIUR del 31 gennaio 2006, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” del 15 giugno 2006, n. 137, Serie generale, ed approvato dal CUN nella seduta del 10 ottobre 2007.

Dall'anno accademico 2013-14 la Scuola ha attivato, accanto al tradizionale percorso in "Restauro dei monumenti e tutela del paesaggio" (A), un secondo percorso in "Restauro dei giardini e dei parchi storici" (B). L'ordinamento didattico, le regole organizzative e gli effetti giuridici della scuola sono comuni ed equipollenti a entrambi i percorsi "A" restauro dei monumenti e tutela del paesaggio e "B" restauro dei giardini e parchi storici.

L’ordinamento, fra l’altro, precisa quanto segue:

  • Art. 1 - Gli ambiti caratterizzanti della scuola sono quelli che comprendono i settori scientifico-disciplinari del Restauro (ICAR/19) e della Storia dell’architettura (ICAR/18). [...]

  • Art. 2. [...] La scuola accetta un numero massimo di iscritti al primo anno pari a trenta. [...]

  • Art. 3. Alla scuola si accede previo concorso di ammissione, per esame e per titoli, col titolo di laurea di secondo livello (300 CFU) e con eventuale diversa procedura per italiani e stranieri. Sono ammessi al concorso i laureati in “Architettura” del vecchio ordinamento e dei nuovi corsi di laurea specialistica o magistrale ricadenti nella classe 4/S “Architettura e ingegneria edile”, considerata classe di riferimento, con riconoscimento integrale dei 300 crediti conseguiti; inoltre possono essere ammessi i candidati forniti di laurea di secondo livello nelle classi 2/S “Archeologia”, 10/S “Conservazione dei beni architettonici  e ambientali”, 12/S “Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico”, 95/S “Storia dell’arte”, previa valutazione, da parte della scuola, dei curricula personali per individuare eventuali debiti formativi. [...]

  • Art. 4. Coloro che non superano tutti gli esami fondamentali obbligatori del proprio anno di corso non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l’anno. Lo studente non può iscriversi per più di due volte allo stesso anno di corso.

  • Art. 5. Ai fini dello svolgimento di tirocini e stage formativi, e con finalità di sovvenzionamento e utilizzazione di personale e strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle proprie attività didattiche, la scuola può stipulare convenzioni con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con istituzioni pubbliche e private di particolare qualificazione.

  • Art. 6. [...] La scuola può attivare al suo interno corsi di perfezionamento e master in settori pertinenti ai propri interessi istituzionali [...]».

 

Nel determinare il piano degli studi, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell’ordinamento le seguenti aree:

  • Ambito 1 - Restauro

  • Ambito 2 - Storia

  • Ambito 3 - Disegno, rilievo, ambiente

  • Ambito 4 - Materiali e tecnologie

  • Ambito 5 - Strutture

  • Ambito 6 - Economia e diritto

  • Ambito 7 - Impianti, allestimento, museografia

  • Ambito 8 - Metodologie archeologiche

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